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Tariffe in aggiornamento

Responsabilità Civile

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, 
AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La polizza garantisce:
la Responsabilità Civile derivante all’Amministratore o al Dipendente pubblico assicurato, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
la Responsabilità Amministrativa e Amministrativa contabile derivante - per effetto di decisioni della Corte dei Conti - all’Amministratore o al Dipendente pubblico assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità di agenti contabili e/o consegnatari.
la rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.
Anche in questo contratto - nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge - per le garanzie previste ai punti b) e c), si prevede espressamente che l’Assicurato sia l’unico soggetto che possa effettuare il pagamento del premio. Per meglio evidenziare questo i Sottoscrittori che hanno autorizzato ad inserire – quale premessa delle Condizioni di polizza (prima delle definizioni la dichiarazione che segue: "Il premio relativo alla garanzia prevista dall’art. 12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa - Contabile - rimane interamente a carico dell’Assicurato, in osservanza dell’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008)."
Per eventuali chiarimenti potrete contattare Dott.ssa Monica Smimmero dell’Ufficio Enti Pubblici al numero 081 6332826 o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@newinsurancebrokers.it

N.B: Manovra finanziaria per il 2008 (art. 3 comma 59 della Legge 244/2007 - c.d. Finanziaria 2008).

“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”  

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responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici